Avvocati, architetti & co: con il decreto di agosto si amplia la fascia del bonus di 1000 euro

Nuovo bonus di mille euro per IVA, stagionali e altre categorie di lavoratori, compresi i professionisti provenienti da fondi privati ​​(non INPS), come gli avvocati, che sono grandi esclusi dal precedente “bonus mille”. È una delle novità del decreto agosto, pubblicato il 15 agosto in Gazzetta Ufficiale. Il giorno della pubblicazione è importante perché i lavoratori hanno solo 15 giorni dall’entrata in vigore per presentare domanda, pena la decadenza del diritto al bonus. Fanno eccezione i professionisti, per i quali il decreto prevede un doppio binario. Chi ha già avuto il bonus 1000 lo avrà automaticamente per un altro mese (automazione che c’era già per l’ormai defunto bonus da 600 euro); in caso contrario, hai 30 giorni di tempo per richiederlo.

Già da queste differenze si capisce che le modalità di accesso al bonus sono labirintiche, come lamentano vari commercialisti; e possono arrivare addirittura ad escludere coloro che durante il lockdown hanno avuto un blocco totale della fatturazione, come lamentato dai rappresentanti delle Partite Iva durante gli incontri con il Governo presso gli Stati Generali.

Le critiche ai numeri di partita IVA si basano sul fatto che vieni pagato diversi mesi dopo il giorno della fattura. Ci sono casi di lavoratori che non hanno fatturato nulla durante il blocco ma che hanno incassato vecchie fatture potrebbero non avere diritto al bonus. Idem se per caso nel bimestre del 2019 non hanno incassato nulla: per loro non c’è un possibile calo di reddito.

Bonus di 1000 euro, professionisti e partita iva

Cominciamo con i professionisti. Chi lo ha già ottenuto non dovrà fare nulla, come detto. Per altri è più complicato.
Per i professionisti iscritti ad un fondo privato i requisiti sono diversi da quelli previsti per gli iscritti alla gestione separata INPS e che erano già tra i beneficiari del bonus con decreto di rilancio. Chi ha avuto un reddito professionale nel 2018 non superiore a 35mila euro non necessita di una diminuzione del fatturato. Tra 35mila e 50mila, invece, sì: una diminuzione del 33% nel primo trimestre 2021 rispetto al 2019 ovvero sospensione o cessazione dell’attività. Oltre 50mila nessun bonus. Inoltre non è necessario avere una pensione, avere anche redditi da lavoro dipendente o aver richiesto bonus associati ad altre forme di previdenza sociale obbligatoria.

Bonus per partite IVA e lavoratori del turismo e dello spettacolo

Il decreto ha un intero capitolo dedicato ai lavoratori di due settori particolarmente interessati dal covid-19, il turismo e lo spettacolo. I lavoratori stagionali di questi settori hanno diritto al bonus fintanto che non hanno pensione, nessun altro rapporto di lavoro o beneficiari NASPI e che hanno risolto involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2021.

I lavoratori a tempo determinato in tali settori hanno inoltre diritto, a queste condizioni: la titolarità nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 17 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turistico e termale, di durata complessiva almeno pari a trenta giorni; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nello stesso settore di cui alla lettera a), della durata complessiva di almeno trenta giorni; assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto, pensione e rapporto di lavoro.

Gli altri beneficiari

Il decreto prevede anche il bonus per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e dalle terme che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2021 e che hanno svolto attività lavorativa per almeno trenta giorni nello stesso periodo ; lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che hanno lavorato per almeno trenta giorni nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2021.

Anche per i lavoratori autonomi, sprovvisti di partita IVA, non iscritti ad altri moduli previdenziali obbligatori, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2021 erano titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale riconducibili a quanto previsto dall’art. 2222 del codice civile e che non hanno un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2021 nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con accreditamento nello stesso periodo di almeno un contributo mensile.

Ultima categoria beneficiaria: gli incaricati della compravendita di abitazioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, dal 17 marzo 2021 e non iscritti ad altri moduli previdenziali obbligatori.

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