Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti su sanzioni e riforma volontaria in caso di mancata fatturazione o mancata presentazione della dichiarazione Iva. Se si invita oltre il termine di 90 giorni dal termine di presentazione, si considera omesso
Arrivano i chiarimentiAgenzia delle Entrate sulla regolarizzazione della propria posizione in caso di omessa fatturazione e perse presentazione Dichiarazione IVA.
Con la risposta aMi chiedo del 20 ottobre, l’Agenzia riassume l’ normativo di riferimento e le sanzioni applicabili, ivi compresi i casi in cui è possibile ricorrere pentimento attivosottolineando come ciò non consenta il cumulo giuridico.
IL dichiarazione inviato ulteriormente 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione deve comunque considerarsi come omesso.
Mancata fatturazione e dichiarazione Iva: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su sanzioni e correttivi
L’Agenzia delle Entratecon la risposta adomanda n. 450 del 20 ottobre, illustra nel dettaglio le modalità per sanare l’ omissioni in materia di IVAentrambi per quanto riguarda fatturazione e per la mancata presentazione dell’ dichiarazione.
Il documento fornisce inoltre chiarimenti sull’istituto dell’ pentimento attivoin particolare su come questo non ammette il cumulo legale (ogni violazione commessa dovrà quindi essere sanata individualmente) e in che modo dichiarazione presentato ulteriormente 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione è in ogni caso da considerarsi come omesso.
L’Agenzia risponde alla richiesta di una società estera, la quale, accortasi di aver effettuato operazioni imponibili in Italia, senza adempiere alle relative Obblighi IVArichiede informazioni per regolarizzare le violazioni commesse.
In primo luogo, per quanto riguarda ilImporto IVA da pagarel’Agenzia evidenzia il meccanismo di “vendetta”, per garantire che l’imposta sul valore aggiunto sia a carico esclusivo del consumatore finale.
Si tratta del meccanismo che consente di addebitare l’imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo fino all’imposta consumatore finaleche alla fine ne rimane inciso.
Dopo aver richiamato le disposizioni del Decreto IVA e le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza del 1 luglio 2021, causa C521/19), l’Agenzia sottolinea che prezzo concordato per il servizio reso, inizialmente non fatturato, è da intendersi comprensivo di tasse nel caso in cui il cessionario/cliente non possa esercitare la relativa detrazione e al al netto dell’IVA altrimenti (quando il cessionario/cliente è un soggetto passivo).
Mancata fatturazione e dichiarazione IVA: violazioni degli obblighi contabili
Per quanto riguarda le violazioni dell’art obblighi contabiliil documento riassume la sanzioni applicabile, da 1.000 a 8.000 eurocome previsto dall’artarticolo 9 del decreto legislativo n. 471/1997confermando l’unica sanzione prevista per gli scritti/documenti non custoditi e poi conservati a norma di legge.
Discorso a parte, invece, in caso di ripetizione del comportamento tra i vari periodi d’imposta. Questo perché non è possibile, come anticipato, ricorrere a cumulo legale e dato che le violazioni si verificano di anno in anno.
Per regolarizzarepertanto, sarà necessario stabilire i libri e dischi necessaria ed emettere fatture per le operazioni effettuate, a cui si aggiunge il pagamento di sanzione precedentemente richiamato ridotto con pentimento attivo per ciascun periodo d’imposta sanato.
Per quanto riguarda il ritardo dichiarazione di inizio o cambiamento di attivitàL’Agenzia, inoltre, precisa che, anche se spontanea, la violazione c’è sempre sanzionabile secondo le disposizioni dellarticolo 5, comma 6del Dlgs n. 471/1997e può essere ridotto ad un quinto del minimo se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio a regolarizzare. Per evitare questo esito è possibile ricorrere al pentimento attivo.
Mancata fatturazione e dichiarazione Iva: come regolarizzarla e quali sanzioni si applicano
L’Agenzia delle Entrate ribadisce modalità pagamenti e presentazione Dichiarazione IVA rappresentano i cardini su cui si fonda il sistema tributario italiano ed il connesso apparato di controllo, richiamando le diverse norme sanzionatorie della Dlgs n. 471/1997.
Dunque, un contribuente che vuole regolarizzare la propria precedente omissione, per esempio ciascun periodo d’impostaDovrebbe:
- emettere le fatture mancanti. La data di emissione da riportare sul documento sarà la data di emissione mentre quella dell’operazione corrisponde al giorno di riscossione del corrispettivo per il servizio reso;
- comunicare i dati dei versamenti periodici omessi (a meno che la regolarizzazione avvenga direttamente con la dichiarazione annuale o successivamente alla sua presentazione);
- presentare la relativa dichiarazione IVA (che deve comunque ritenersi formalmente omessa qualora avvenga oltre il novantesimo giorno dal termine per la presentazione) e pagare l’eventuale imposta dovuta più interessi.
A ciò si aggiunge il pagamento delle multe pianificato per:
- mancata fatturazione e registrazione, pari al 90 per cento dell’imposta non fatturata con un minimo di 500 euro per ciascun documento;
- mancata comunicazione dei dati dei versamenti periodici, minimi di 500 euro ciascuno;
- mancato pagamento dell’IVA dovuta, pari al 30% dell’eventuale importo non pagato;
- mancata presentazione della dichiarazione, il 120 per cento dell’importo dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto della dichiarazione, con un minimo di 250 euro.
Per loro prime tre violazioni è possibile applicare il pentimento attivo.
In caso di mancata presentazione della dichiarazionetuttavia, l’integrale pagamento delle relative imposte comporta l’applicazione dell’art sanzione previsto daarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 solo se tale pagamento è stata effettuata entro i termini 90 giorni dalla scadenza del termine normalmente previsto per la presentazione della dichiarazione.
Oltre a questo scadenzapertanto, anche se l’imposta è stata pagata, l’imposta deve essere applicata sanzione proporzionale previsto dalarticolo 5, comma 1del Dlgs n. 471/1997.
- Agenzia delle Entrate – Domanda n. 450 del 20 ottobre 2023
- Mancata fatturazione e mancata presentazione della dichiarazione – Sanzioni applicabili e relativa riforma volontaria – Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472