Il bonus della facciata non si estende alle persiane. Studiamo il caso e capiamo perché.
Due chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate hanno risolto alcuni dubbi interpretativi in merito al Bonus Facade. Ci siamo chiesti, in particolare, se si estenda alle facciate visibili dalla strada e nel caso di ridipinture di persiane e persiane. In altre parole, è sorta la questione dell’estensibilità del bonus alla facciata posteriore che guarda da lontano gli edifici circostanti. Si riferisce alla parte che è solo parzialmente visibile dalla strada, in quanto non si affaccia direttamente su di essa. Considerati i dubbi, vediamo quali chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate sul Bonus Facciata.
Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 348
È arrivata una prima precisazione dalla sentenza n. 348 dell’Agenzia delle Entrate, che ha ricordato le tipologie di interventi che danno diritto al suddetto bonus. Inoltre, l’entità della detrazione dovuta è individuata dai commi da 219 a 221 dell’articolo 1 del Legge di Bilancio 2021. Quindi, il paragrafo 222 descrive le procedure per l’utilizzo della detrazione mentre il paragrafo 223 riguarda i metodi di applicazione. Infine, abbiamo il file circolare 14 febbraio 2021, n. 2 / E che fornisce chiarimenti sull’applicazione della facilitazione. In particolare, quest’ultimo ha chiarito che il bonus riguarda gli interventi effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, sugli ornamenti e sui fregi. Ciò significa che sono ammessi a beneficio gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Cioè, si tratta di quelli riguardanti sia la parte anteriore, anteriore e principale, sia gli altri lati dell’edificio.
In pratica, il riferimento della circolare riguarda il consolidamento, restauro, miglioramento e rinnovo dei suddetti elementi che compongono la struttura verticale opaca della facciata. Così come il riferimento è anche alla mera pulitura e tinteggiatura della superficie, al rinnovamento degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Abbiamo poi le opere legate alla decorazione urbana come quelle relative alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni. Abbiamo infine quelli relativi alla disposizione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Sono pertanto esclusi gli interventi eseguiti sulle facciate interne dell’edificio, ad eccezione di quelli visibili dalla strada o da terreno ad uso pubblico. La conclusione è che il Bonus Facciate è dovuto per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulla facciata interna dell’edificio. Questo, anche se è solo parzialmente visibile dalla strada.
Escluse persiane e persiane. Interpello n. 346
In un’altra domanda si chiede se le spese per la tinteggiatura delle chiusure oscuranti (tapparelle e persiane) possano beneficiare del Bonus Facciate. L ‘dominante n. 346/2020 dell’Agenzia delle Entrate, fornito la risposta. La circolare sopra è stata ancora una volta eloquente su questo punto. Si chiarisce che ai fini del bonus gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. Inoltre devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi o sugli ornamenti e fregi. Ciò implica che al bonus facciate sono ammessi gli interventi sull’involucro esterno a vista del fabbricato, cioè sia sulla parte frontale, che frontale e principale dell’edificio. Inoltre, vi sono quelle che incombono sugli altri lati dell’edificio e in particolare sugli elementi di facciata costituenti solo la struttura opaca verticale.
Sono invece considerate casi di esclusione del bonus le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio. Pensa alle copertine (tetti piani, tetti) e piani in ambienti non riscaldati o all’esterno. Inoltre, pensa alla sostituzione di finestre, telai, inferriate, porte e cancelli. Tutti questi non rientrano nella nozione di strutture opache. Da qui la conclusione che il bonus facciate non può essere utilizzato per spese legate alla riverniciatura di persiane e persiane. Questo perché costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal suddetto bonus. Da qui la considerazione finale che il Bonus Facciate non si estende alle persiane.