È poco prima dell’inizio della lotteria delle ricevute. Dopo vari rinvii e variazioni in corso, dal 1 gennaio 2021 sarà possibile concorrere alle estrazioni e vincere premi fino a 5 milioni di euro con acquisti effettuati con pagamenti elettronici. La novità è infatti che la lotteria degli incassi inizierà nel segno del cashless, perché l’emendamento contenuto nel disegno di legge di bilancio all’esame della Camera lo prevede solo pagamenti con moneta elettronica possono partecipare ai sorteggi.
Un po ‘come succede con cashback, iniziato in questi giorni con il bonus di Natale. Cashback e lotteria scontrino sono molto simili: si viene premiati per gli acquisti effettuati e per le modalità di pagamento, solo con carte di credito e strumenti tracciabili.
Ma avanti spese mediche per le quali si intende beneficiare della detrazione, vengono applicati due differenti trattamenti.
Lotteria delle ricevute, come funziona
Ti ricordiamo che per ogni acquisto di almeno un euro (per il quale il codice della lotteria al commerciante) ricevi un biglietto virtuale con cui partecipare alle estrazioni: ogni euro corrisponde a un biglietto. È possibile ottenere un massimo di mille biglietti per ogni scontrino, anche se l’acquisto corrisponde a un importo superiore.
Lotteria degli scontrini, il consumatore è obbligato a scegliere: sconto Irpef o estrazione a premi
Per partecipare ai sorteggi, il spese effettuate in farmacia, ma con una scelta obbligatoria: in tal caso le spese del sistema della tessera sanitaria non saranno detraibili.
In pratica chi effettua un acquisto potenzialmente detraibile in farmacia può scegliere se presentare il codice della lotteria o il codice fiscale al momento del pagamento.
A chiarire le regole è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 51449 dell’11 novembre 2021:
Con tale disposizione si modifica il punto 1.2 del provvedimento del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, al fine di consentire ai soggetti tenuti a inviare i dati al sistema della Carta Sanitaria per il trattamento della dichiarazione.
precompilato per trasmettere i dati del corrispettivo valido ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’operatore l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e protezione dei dati personali, la nuova disposizione esplicita che i registratori telematici, durante la registrazione dei dati della transazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzata all’ottenimento di eventuali detrazioni / detrazioni fiscali, o il codice della lotteria finalizzato a partecipare a quest’ultimo.
Perché la lotteria della ricevuta e il codice fiscale sono incompatibili
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (numero 351449 dell’11 novembre 2021) precisa che “i registratori elettronici, durante la fase di registrazione dei dati di transazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzata all’ottenimento di eventuali detrazioni / detrazioni fiscali, o il codice della lotteria finalizzati a partecipare a questi ultimi “.
Il motivo è che il codice fiscale non è associato al codice lotteria, soprattutto per impedire la ricostruzione degli stili di acquisto e non è un caso che ogni contribuente possa avere fino a 20 codici lotteria. Non vi sarebbe quindi traccia di acquisti a fini fiscali e, di conseguenza, non ci sarebbe più una detrazione del 19% per tale spesa nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.