Regime forfettario, poteri per la fattura elettronica con i dati della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023 aggiorna le regole alla luce dell’estensione dell’obbligo anche per le partite IVA minori
Regime forfettariol’attivazione di deleghe per i servizi di fatturazione elettronica si effettua indicando i dati di dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
I l provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023 aggiorna le regole tecniche relative conferimento di delega agli intermediari all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
In assenza di una dichiarazione IVA, la dichiarazione dei redditi costituirà la base per fornire la elementi di feedback necessario. Una novità che si lega all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle partite Iva minori, con un nuovo passaggio previsto dal 1° gennaio 2024.
Regime forfettario, nella delega per la fattura elettronica i dati della dichiarazione dei redditi
Dal 1 gennaio 2024 la fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutte le partite Iva e l’esenzione residua cesserà previsto da luglio dello scorso anno per tariffe forfettarie con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 euro.
Una novità per la quale ilAgenzia delle Entrate è chiamato ad adeguare le specifiche tecniche dei servizi di fatturazione elettronica e con la provvedimento del 17 ottobre 2023 viene posato un primo importante tassello.
L’attivazione di delega all’intermediario per la fruizione dei servizi di fatturazione elettronica da parte del titolare di partita IVA, potrà essere effettuato indicando, nella comunicazione elettronica da inviare all’Agenzia, il dati giustificativi contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno solare precedente.
Nel dettaglio, i lavoratori forfettari non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA potranno indicare le informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione delle deleghe:
- al reddito lordo totale e il reddito soggetto aimposta sostitutiva contenuto in LM parte della dichiarazione dei redditi;
- all’importo corrispondente a reddito totale.
In questo modo, l’attivazione della delega per la fattura elettronica dei titolari di Iva in regime forfetario potrà essere effettuata per via telematica ed in “tempo reale”, previa verifica degli elementi di supporto forniti.
Una novità che fa il suo debutto immediato e quindi a partire dalla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023.
- Agenzia delle Entrate – provvedimento del 17 ottobre 2023
- Nuove modalità per il conferimento e la revoca delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica
Delega delle fatture elettroniche forfettarie, senza dichiarazione dei redditi si può passare dagli uffici o dal portale “Fatture e commissioni”
Per i soggetti deleganti per i quali n non è stata presentata né una dichiarazione IVA né una dichiarazione dei redditi nell’anno solare precedente quello in cui viene concessa o revocata la delega, l’invio può essere effettuato mediante l’invio del modulo da parte del titolare di partita IVA o del soggetto al quale è stata conferita la procura speciale, con le seguenti modalità :
- attraverso le funzionalità presenti sul portale “Fatture e corrispettivi”;
- presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite PEC, all’indirizzo [email protected]unitamente alle copie dei documenti di identità dei firmatari delle deleghe.
Fattura elettronica per tutti dal 1° gennaio 2024
Le nuove modalità di concessione delle deleghe arrivano con evidente ritardo rispetto ai tempi per la proroga dell’obbligo fatturazione elettronica.
Ricordiamo infatti che dal 1 luglio 2022 la fatturazione elettronica è stata estesa obbligatoriamente ai titolari di Partita IVA con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nel corso del 2021.
Pertanto, i titolari di partita IVA precedentemente esentati secondo quanto previsto dalarticolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015, ossia i titolari di partita IVA nel regime agevolato, nel regime forfettario e le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel caso di redditi da attività commerciali non superiori a 65.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate sta ora allineando le regole tenendo conto anche delle ulteriori novità previste dal prossimo anno.
In caso di ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 euro l’obbligo di fatturazione elettronica sarà infatti in vigore dal 1° gennaio 2024 e, al momento, non si parla di ulteriori esenzioni all’orizzonte.
Andiamo quindi versoestensione generalizzata della fattura elettronica e si attendono pertanto cambiamenti operativi e procedurali da parte dell’Agenzia delle Entrate nel corso dei prossimi mesi.